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Controllo delle Dichiarazioni dei Redditi: art. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/73

L’accertamento automatizzato e formale consistono in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni ed sono finalizzati alla verifica della correttezza degli adempimenti in sede di dichiarazione a carico dei contribuenti.

Dopo che i contribuenti hanno trasmesso al fisco la propria Dichiarazione dei Redditi, l’Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare i controlli sulle stesse. Abbiamo i cd “controlli automatizzati”, ovvero controlli che non riguardano una specifica attività di accertamento nei confronti del contribuente ma controlli “di rito”, ovvero controlli che vengono effettuati mediante incrocio dei dati presenti nelle dichiarazioni con quelli presenti nell’Anagrafe Tributaria (ad es. vengono incrociati i dati concernenti l’IRPEF a debito presente nella dichiarazione con i dati dei modelli F24 per verificarne il corretto e tempestivo versamento; viene incrociato il dato relativo alle ritenute subìte esposte nella dichiarazione con i dati dei modelli 770 presentati dai sostituti di imposta, ecc.). I controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi sono disciplinati dall’art. 36-bis e dall’art. 36-ter del D.P.R. 600/73.

L’art. 36-bis disciplina il controllo automatico della dichiarazione dei redditi: l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, verifica la correttezza degli adempimenti legati alla dichiarazione come ad es. la tempestività dei versamenti, l’utilizzo corretto dei crediti di imposta, ecc.

L’art. 36-ter disciplina invece il controllo formale della dichiarazione dei redditi: con tale forma di controllo l’Agenzia delle Entrate verifica la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente nonché con i dati presenti in Anagrafe Tributaria. Ad esempio se il contribuente ha indicato nella propria dichiarazione i dati per fruire della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie e l’Agenzia delle Entrate lo invita a presentare la documentazione attestante il sostenimento delle spese (fatture, bonifici, ecc.) si è in presenza di un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73. Idem se il contribuente ha indicato nella dichiarazione dei redditi spese sanitarie per le quali ha fruito della detrazione IRPEF del 19% e l’Agenzia delle Entrate lo invita a presentare la relativa documentazione attestante il sostenimento delle spese, anche in tal caso si è in presenza di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73. Attraverso l’invito a presentare la documentazione l’Agenzia verifica che il dato inserito in dichiarazione corrisponda con la documentazione in possesso del contribuente.

Il controllo automatico ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 va effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate entro l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo rispetto a quello oggetto del controllo (ad esempio Dichiarazione presentata il 30/9/xx, controllo automatico effettuato entro – e non oltre – il 30/09 dell’anno successivo).

Il controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73 va effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Come si può notare, a tale forma di controllo la legge concede un termine più lungo rispetto al controllo automatico in quanto trattasi di un controllo più approfondito che viene condotto sulla dichiarazione dei redditi del contribuente e che richiede la necessaria attenzione e valutazione da parte dei funzionari preposti dell’Agenzia delle Entrate.

Se dal controllo automatico (o da quello formale) dovessero emergere delle incongruenze, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicarne l’esito al contribuente ai sensi del comma 3 dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/73 ovvero del comma 4 dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/73 e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 comma 5 della L. 212/2000. La comunicazione che il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate, che viene chiamata “avviso bonario”, concede allo stesso 30 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni al riguardo ovvero di provvedere al pagamento delle somme in esso contenute. Nonostante l’art. 6 c. 5 della L. 212/2000 prevede l’invio dell’avviso bonario a pena di nullità, tale invio non è sempre obbligatorio giacché il tenore letterale delle norme dimostra che l’obbligatorietà dell’invio sussiste solo qualora dai controlli automatici emerga un “risultato diverso” (art. 36-bis del D.P.R. 600/73) oppure “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (art. 6 c. 5 cit.); al di fuori di tali ipotesi, viceversa, non sussiste un obbligo di comunicazione: sarebbe, infatti, superfluo comunicare al contribuente i risultati del controllo automatico se questi coincidono con il dichiarato (Cass. Sent. 17396/2010, 8137/2012).

Ricevuto l’avviso bonario, il contribuente avrà 3 soluzioni da adottare:

  1. pagare le somme contenute nell’avviso se ritiene di riconoscersi nella pretesa; in tal caso la sanzione è ridotta al 10% in caso di avviso ex art. 36-bis ovvero del 20% in caso di avviso ex art. 36-ter. Potrà anche procedere al versamento in forma rateale secondo le istruzioni presenti nell’avviso: a tal proposito si evidenzia che il beneficio della rateazione viene meno qualora il contribuente non versi la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mentre non viene meno qualora il contribuente non paghi una rata successiva alla prima, a condizione però che provveda al versamento della rata “saltata” entro il termine di versamento di quella successiva, utilizzando il ravvedimento operoso;
  2. presentare le proprie osservazioni: in tal caso presenterà apposita istanza chiedendo l’annullamento parziale o totale dell’avviso bonario. Ricevuta l’istanza l’ufficio potrà accoglierla in toto (in tal caso viene rilasciata apposita comunicazione di “esito regolare” della dichiarazione), accoglierla parzialmente (in tal caso viene annullato l’avviso errato e ne viene emesso uno nuovo contenente la pretesa rideterminata in base alle osservazioni ritenute meritevoli di accoglimento), respingerla (in tal caso viene inviata apposita comunicazione di non accoglimento che conferma l’avviso bonario). L’ufficio può anche rimanere inerte e quindi non rispondere affatto;
  3. non riconoscersi nella pretesa contenuta nell’avviso bonario, anche in riferimento alle situazioni determinatesi di cui al punto 2., per cui non procede ad effettuare il pagamento nel termine indicato nell’avviso.

In quest’ultimo caso l’ufficio provvederà ad effettuare l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 602/73. Tale norma stabilisce che il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza,

  • entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per le somme dovute in seguito ai controllo automatici ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per le somme dovute in seguito ai controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.

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