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UNICO 2016: SANZIONI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE

Il 30 settembre è il termine ultimo entro il quale i contribuenti possono presentare in via telematica il Modello Unico 2016, relativo al periodo d’imposta 2015.
Il Legislatore, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015, ha riformato il sistema sanzionatorio amministrativo in ambito fiscale, con riguardo anche alle ipotesi di omessa e infedele dichiarazione. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
Il sistema sanzionatorio attuale tiene conto del comportamento del contribuente e irroga le diverse sanzioni in relazione alle condotte concrete dello stesso. 

Analizziamo i casi di OMESSA e INFEDELE dichiarazione, considerando l’avvicinarsi della scadenza di presentazione.

Omessa dichiarazione

Una delle novità, degne di nota riguarda il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, estesa anche ai casi di mancata presentazione delle dichiarazioni IVA o IRAP. 

Viene riconfermata la sanzione nella misura dal 120% al 240% (dell’imposta dovuta) con un minimo di € 250,00.

Nel caso in cui non vi siano imposte dovute, si applica la sanzione fissa da euro 250 a 1.000 euro (euro 2.000 per l’IVA), in precedenza disposta da euro 258 a euro 1.032.

La novità più rilevante riguarda una riduzione delle sanzioni nel caso in cui la dichiarazione venga presentata tardivamente, oltre i 90 giorni successivi alla scadenza, ma entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo e sempreché non abbia avuto inizio nessuna attività accertativa da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In questi casi la dichiarazione sarà sempre considerata omessa, ma vi è una riduzione delle sanzioni nella misura che va dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200,00. Se non sono dovute imposte la sanzione è fissa e va da € 150,00 a € 500,00 (€ 1000,00 per l’IVA). 

Non ci sono particolari novità, invece, nel caso in cui la dichiarazione sia “tardiva”, ovvero presentata entra i 90 giorni successivi alla scadenza naturale (30 Settembre). La dichiarazione continua a considerarsi valida e la violazione può essere ravveduta versando 1/10 della sanzione fissa di € 250,00 (€ 25,00 a dichiarazione).

Infine, la sanzione fissa viene aumentata fino al doppio nei confronti di coloro che sono obbligati a tenere le scritture contabili. 

Dichiarazione infedele
Prima della riforma introdotta con il D.Lgs. 158/2015, la sanzione base prevista per la violazione di dichiarazione infedele veniva applicata nella misura dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
Il Legislatore, è intervenuto introducendo una graduazione delle sanzioni, in base al comportamento tenuto dal contribuente.
Nella normalità dei casi la sanzione viene ridotta dal 90 per cento al 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, mentre, nell’ipotesi in cui l’infedeltà sia il risultato di operazioni inesistenti o condotte fraudolente da parte del contribuente, la sanzione può essere aumentata dal 135 per cento al 270 per cento della maggiore imposta dovuta.
La sanzione scende ulteriormente, nel caso di infedeltà, se, la maggiore imposta o il minor credito accertati sono inferiori al 3 per cento del reddito dichiarato e complessivamente inferiore a 30.000 euro.
Particolare attenzione occorre prestare al nuovo comma 4 del citato articolo 1, laddove si prevede una riduzione delle sanzioni pari ad 1/3, in presenza di violazioni derivanti dall’erronea imputazione di costi o ricavi nell’esercizio di rilevazione, ossia nell’esercizio di competenza. Vengono, infatti, previste soluzioni differenti a seconda che si tratti di componenti positivi o negativi di reddito. Per beneficiare della riduzione, è necessario, che gli stessi siano stati erroneamente imputati e che, quindi, abbiano già concorso alla determinazione del reddito nel periodo d’imposta in cui interviene l’attività di accertamento o nei precedenti. Per quel che concerne, invece, i componenti negativi, è sufficiente, che gli stessi non siano stati dedotti più volte. Qualora, l’errore di competenza non abbia determinato danni erariali, la sanzione irrogata nella misura fissa è pari a 250 euro. Si tratta esclusivamente delle ipotesi in cui l’anticipazione o la posticipazione dei componenti positivi o negativi di reddito non abbiano prodotto alcun vantaggio per il contribuente nemmeno negli esercizi successivi.

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