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COME SCEGLIERE IL MIGLIOR REGIME CONTABILE

Quale regime contabile scegliere

Regime forfettario, Contabilità ordinaria, contabilità semplificata: quale miglior regime contabile/fiscale per avviare un’attività di impresa o di lavoro autonomo? Vediamo le variabili da tenere in considerazione e i nostri consigli.

Avviare un’attività non è mai una scelta semplice, ma va valutata e ponderata sia per capirne la conveninenza che la sostenibilità nel tempo. La scelta deve ricadere, per forza di cose, sul regime contabile e fiscale più conveniente in relazione alle caratteristiche del contribuente e all’attività che andrà ad esercitare. Rappresenta il momento più importante perché determina quale sarà il carico fiscale da versare. E’ per questo motivo che la scelta deve essere effettuata analizzando con cura ogni singolo aspetto. Vediamo di descrivere le variabili da tenere in considerazione per la scelta migliore del regime contabile da adottare al momento dell’vvio della vostra attività, sia essa professionale che imprenditoriale.

Il regime contabile

Che cosa è il regime contabile di un impresa o di un professionista? Il regime contabile rappresenta l’insieme dei documenti rilevanti ai fini fiscali da redigere e conservare e il complesso delle formalità da osservare per essere in regola con la normativa civilistica (codice civile), e con la normativa fiscale, sia per quanto riguarda la tenuta delle scritture obbligatorie (DPR n. 600/73), che per quanto riguarda il calcolo del reddito dell’esercizio e della predisposizione della dichiarazione dei redditi (DPR n. 917/76). L’obiettivo (e qui subentra la figura di un Commercialista al proprio fianco) è quello di conoscere in anticipo quali sono esattamente gli obblighi obbligatori di ciascun regime ed ogni agevolazione che è possibile sfruttare. Questa è l’unica strada per scegliere con certezza il regime contabile che si adatta maggiormente alle vostre caratteristiche e che comporterà il minor carico fiscale da sostenere.

Gli aspetti fondamentali da valutare (volendo riassumere brevemente) riguardano il volume di affari che si presume di realizzare (quanto fatturerò…), la forma da adottare (individuale: sono un professionista ? Un’impresa ? Forma collettiva: Società di persone ? Società di Capitali ? Società tra Professionisti ?) e l’eventuale possibilità di fruire di agevolazioni (sia per quanto concerne i registri contabili che per il calcolo delle imposte).

Vediamo i regimi contabili disponibili per imprese e professionisti descrivendo i principali adempimenti che ciascuno comporta.

Le imprese

Chi vuole avviare un’attività di impresa (sia in forma individuale che societaria) ha a disposizione alcuni regimi:

  • Ordinario;
  • Semplificato
  • Forfettario (per le imprese di minori dimensioni)

Il regime ordinario

Il regime ordinario rappresenta il più complesso tra tutti quelli che il nostro sistema fiscale ha introdotto. La complessità deriva dal fatto che in questo regime l’obiettivo è quello di tener traccia di ogni aspetto aziendale, sia esso patrimoniale che economico. Le categorie di imprese che obbligatoriamente rientrano nel regime ordinario sono:

  • Le società di capitali e simili–  le società costituite sotto forma di società di capitali (Spa, Srl, Sapa) sono obbligate ad adottare il regime della contabilità ordinaria. Per questi enti la contabilità ordinaria è l’unico regime fiscale applicabile;
  • Le imprese costituite in forma individuale o sotto forma di società di persone (Snc, Sas)– le imprese che superano il limite di ricavi ammessi per il regime semplificato ovvero un massimo di €. 400.000 per i servizi e di €. 700.000 per tutte le altre imprese, come volume di affari annuo. Questo ammontare deve essere determinato seguendo il principio di competenza che impone di registrare le operazioni nell’esercizio in cui gli effetti si manifestano indipendentemente dal momento in cui si è avuta la manifestazione finanziaria;
  • Le imprese che scelgono volontariamente il regime della contabilità ordinaria– le imprese che pur avendo i requisiti per applicare la contabilità semplificata, scelgono (per diversi motivi) di passare al regime ordinario. L’articolo 18, comma 6, del DPR n. 600/73, infatti, permette di scegliere il regime contabile fin dall’avvio dell’attività unicamente presentando i documenti richiesti per gli aderenti e informare l’Amministrazione finanziaria.

Quali sono i documenti obbligatori previsti dalla normativa civilistica e fiscale che un impresa in regime ordinario deve predisporre?

  • Il libro degli gli inventari– dove annotare le variazioni della consistenza patrimoniale della società alla chiusura di ogni esercizio;
  • Il libro giornale– dove devono essere annotate giornalmente tutte le operazioni di gestione con controparti esterne all’impresa;
  • Scritture ausiliarie–  in cui registrare i cambiamenti del reddito (libro mastro) e delle scorte di magazzino;
  • Scritture ausiliarie di magazzinoche integrino quelle annuali – tenuta, eventuale, della contabilità di magazzino (solo per alcune categorie di imprese);
  • Il libro cespiti– dove annotare tutte le movimentazioni riguardanti i cespiti ammortizzabili della società, dall’acquisto alla dismissione;
  • registri Iva– si tratta dei registri Iva acquisti, vendite e corrispettivi;
  • libri sociali– Si tratta dei libri previsti per gli enti che si costituiscono in forma societaria, ovvero: libro verbali assemblee dei soci, libro soci, libro verbali adunanze del consiglio di amministrazione, libro dei sindaci, ecc. Oltre a questi anche il Libro Unico del Lavoro (LUL), qualora l’impresa abbia assunto dei lavoratori dipendenti.

La tassazione delle imprese in contabilità ordinaria si basa sul principio di competenza economica. Il reddito imponibile viene determinato dalla differenza tra:

Ricavi tassabili – Costi deducibili

ai sensi della disciplina contenuta nel DPR n. 917/86. Per le società di capitali la tassazione avviene applicando l’IRES, mentre per le imprese individuali e le società di persone, si applica l’IRPEF. Le imprese in contabilità ordinaria sono soggetti all’applicazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Per quanto riguarda l’Iva, la liquidazione avviene mensilmente o trimestralmente a seconda del proprio volume di affari.

Il regime semplificato

Il regime della contabilità semplificata è un regime meno oneroso rispetto a quello della contabilità ordinaria, dal momento che l’obiettivo è quello di monitorare esclusivamente l’andamento economico dell’impresa, quindi costi e ricavi di competenza di ogni esercizio.

Chi può adottare questo regime ? Le imprese individuali e le società di persone (Snc e Sas) che hanno registrato o che prevedono di registrare un volume di affari non superiore a: €. 400.000 per le prestazioni di servizi, o €. 700.000, per le altre attività.

I registri obbligatori da conservare ai fini iva sono: registro delle fatture di acquisto, registro delle fatture emesse, e registro dei corrispettivi. Oltre a questi è obbligatoria la tenuta del registro dei beni ammortizzabili. Il tutto comporta minori adempimenti, quindi una gestione meno onerosa.

Fiscalmente le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito secondo il principio di competenza economica versando IRPEF, attraverso le disposizioni contenute nel DPR n. 917/86. Anche le imprese in contabilità semplificata sono tenute a pagare le addizionali Irpef e sono soggette all’applicazione dell’Irap. Da un punto di vista Iva le liquidazioni sono trimestrali.

Il regime forfettario

Il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015, è un regime contabile naturale che può essere adottato da imprese che avviano la propria attività, oppure da imprese già in attività che rispettano alcuni limiti riguardanti principalmente il volume dei ricavi annui. Il vantaggio di questo regime è che si è esclusi dalla tenuta delle scritture contabili: è sufficiente la conservazione delle fatture emesse e ricevute.

Da un punto di vista fiscale il regime forfettario consente di fruire di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5% per i primi cinque anni di attività e fino al conseguimento del 35esimo anno d’età e successivamente un’imposta a regime del 15%, da calcolare su un reddito imponibile che è dato dal totale dei ricavi annui per un coefficiente di redditività variabile a seconda del codice Ateco utilizzato per l’esercizio dell’attività.

I soggetti che esercitano un’attività di impresa in regime forfettario hanno diritto ad una particolare agevolazione contributiva: in base all’articolo 1comma 77, della Legge n. 208/15 i contributi previdenziali dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps sono ridotti del 35% (sia i contributi fissi che quelli sul reddito eccedente il minimale).

Si tratta di un regime contabile sicuramente conveniente per tutte le piccole attività imprenditoriali che vogliono avviare l’attività senza un eccessivo carico fiscale e con oneri amministrativi e fiscali ridotti: non sono applicabili, infatti gli studi di settore, non si è soggetti all’Irap, e neppure all’applicazione dell’Iva.

I professionisti

In tutte le attività di lavoro autonomo per l’esercizio di arti o professioni si hanno a disposizione due diversi regimi contabili: il regime forfettario e il regime di contabilità semplificata. In linea generale il regime contabile dei professionisti è quello della contabilità semplificata. Tuttavia, se il contribuente possiede i requisiti per applicare il regime forfettario, ha facoltà di applicare tale regime, in maniera illimitata nel tempo, per la durata di permanenza dei requisiti.

Tuttavia, per opzione è comunque possibile adottare il regime ordinario con un comportamento concludente (compilando tutti i documenti richiesti con la dichiarazione Iva, attraverso la compilazione del quadro VO).

I professionisti che adottano il regime di contabilità semplificata, sono tenuti a redigere e conservare una serie di documenti e registri:

  • Registri Iva per acquisti e vendite;
  • Registro incassi e pagamenti che deve essere numerato e includere entro 60 giorni i compensi indicando:
    • Ammontare lordo e ritenuta di acconto;
    • Le informazioni del cliente;
    • I dati del documento emesso (fattura, parcella o nota di credito);
    • Spese sostenute;
    • I beni strumentali suddivisi per categorie e anno di acquisizione.

I professionisti che adottano la contabilità semplificata sono soggetti a tassazione Irpef, in base al principio di cassa e secondo le disposizioni del DPR n. 917/86. Le operazioni sono imponibili Iva e le prestazioni sono soggette all’applicazione della ritenuta di acconto. I professionisti in alcuni casi, quando sono dotati di autonoma organizzazione possono essere soggetti alla disciplina Irap.

I professionisti che rispettano i requisiti di ingresso e di permanenza possono adottare il regime forfettario. Per il regime forfettario si rendono valide le considerazioni viste in precedenza per le imprese, ma con alcune particolarità. Anche per i professionisti il reddito imponibile è determinato attraverso l’applicazione di particolari coefficienti di redditività, che sono pari al 78% dei compensi percepiti (il coefficiente è identico per tutte le attività professionali).

Sul reddito imponibile, anche in questo caso si applica l’imposta sostitutiva del 5%, per i primi cinque esercizi di attività (se si è in possesso di alcuni requisiti), per poi passare all’aliquota a regime del 15%. Da un punto di vista previdenziale, a differenza di quanto visto per le imprese non vi sono agevolazioni contributive: il professionista, quindi, verserà i contributi dovuti o alla propria Cassa professionale o alla Gestione separata INPS.

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