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Trasmissione telematica dei dati delle fatture e corrispettivi

trasmissione telematica fatture e corrispettivi

Il D.lgs n.127/2015, prevede (è un opzione facoltativa) la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. La scelta è vincolante per cinque anni e consente al contribuente di ottenere alcuni vantaggi e semplificazioni. Vediamo la guida.

 

Il D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative note di variazione, così come la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti non tenuti all’emissione della fattura, quali i commercianti al minuto.

Vediamo in questa guida quali sono i passi da effettuare per scegliere di trasmettere fatture e corrispettivi e i vantaggi per il soggetto passivo che decide di esercitare l’opzione quinquennale.

Soggetti interessati

Possono esercitare l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture, sia emesse che ricevute, nonché dei corrispettivi tutti i soggetti passivi d’imposta ai fini Iva.

Per quanto riguarda la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’opzione coinvolge tutti i soggetti che pongono in essere una o più operazioni di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, ossia i commercianti al minuto che svolgono la loro attività in locali aperti al pubblico, in spacci interni o attraverso apparecchi di distribuzione automatica, coloro che svolgono prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica, prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito, e altre attività assimilate”.

Esercizio dell’opzione

Per adottare la trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate bisogna aderire esclusivamente in modalità telematica utilizzando l’apposita funzionalità presente all’interno del sito dell’Agenzia , nella pagina “Fattura elettronica Corrispettivi elettronici“.

L’opzione è valida dal 13 dicembre 2016 e ha effetto “dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio“.

Per il primo anno di applicazione, l’opzione potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei quattro successivi.

A regime l’opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.

Quando trasmettere i dati?

Per tutti quei soggetti passivi d’imposta che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture (emesse e ricevute), la trasmissione dei dati deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, e la comunicazione relativa all’ultimo trimestre va effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Per coloro, invece, che trasmettono i dati dei corrispettivi, premettendo che vanno utilizzati i cosiddetti “registratori telematici” (costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input), i dati vanno memorizzati quotidianamente.

Per quanto riguarda la trasmissione, come previsto dal provvedimento del 28 ottobre 2016, attraverso il Registratore Telematico viene effettuata sempre quotidianamente.

 

Possibile la revoca?

E’ certamente possibile, esercitabile solo in via telematica attraverso apposita funzionalità presente all’interno del sito web dell’agenzia delle Entrate.

La revoca deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’ultimo anno del quinquennio stesso.

Tale modalità è valida sia per i soggetti che trasmettono i dati della fatture, emesse e ricevute, sia per i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi.

Quali sono i vantaggi?

L’esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi da parte di soggetti passivi Iva, consente, ai sensi dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 127/2015, di beneficiare di alcuni vantaggi, di seguito elencati:

  • Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture ex articolo 21 del D.L. n. 78/2010;
  • Comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti stabiliti in Stati o territori compresi nelle “black list” (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 40/2010);
  • Comunicazione dei dati dei contratti di leasing e noleggio di cui all’articolo 7, comma 12, del DPR n. 605/73;
  • Comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori sammarinesi ex articolo 16, lettera c) del DM 24.12.93;
  • Presentazione dei modelli intrastat relativi agli acquisti di beni di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93;
  • Accesso in via prioritaria ai rimborsi ivaanche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 2 del DPR n. 633/72;
  • La riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti (di due anni), a condizione che gli stessi soggetti garantiscano, congiuntamente, la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati.

Credito di imposta per la trasmissione telematica

L’articolo 21-ter del D.L. n. 78/2010 prevede l’attribuzione di un credito di imposta a favore dei soggetti passivi Iva di minori dimensioni obbligati alle nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture e delle liquidazioni Iva.

Tuttavia, l’attribuzione del credito di imposta è prevista anche a favore dei soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 o, in presenza dei presupposti, anche al regime di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

La misura è volta a supportare imprese e professionisti nel sostenimento dei costi connessi all’adeguamento tecnologico necessario ad assolvere i nuovi adempimenti telematici (indipendentemente dal fatto che gli stessi siano assolti in via obbligatoria ovvero opzionale).

Il D.L. n. 78/2010 (comma 1, dell’articolo 21-ter) dispone l’attribuzione di un credito di imposta pari a €. 100,00 a favore dei soggetti:

  • Obbligati alla presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e/o delle liquidazioni Iva, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del D.L. n. 78/2010;
  • Che hanno optato per la trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

Tuttavia, il credito di imposta è attribuito all’ulteriore condizione che si tratti di soggetti in attività nel 2017 i quali, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento viene sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari inferiore o pari a €. 50.000.

Un ulteriore credito d’imposta è previsto dallo stesso art. 21 del D.L.78/2010 (comma 3), che prevede l’attribuzione di un ulteriore credito di imposta, pari a €. 50,00 (aggiuntivo rispetto a quello di €. 100,00) a favore dei soggetti passivi Iva di minori dimensioni che, oltre a trasmettere telematicamente i dati delle fatture (per obbligo o per opzione) e/o delle liquidazioni Iva, hanno optato entro il 31.12.2017 per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Più precisamente, i soggetti legittimati ad usufruire del credito di imposta aggiuntivo sono coloro che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/72, a condizione che:

  • Risultino in attività nel 2017;
  • Abbiano realizzato un volume d’affari inferiore o pari a €. 50.000 nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’aggiornamento viene sostenuto;
  • Siano obbligati alla trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e/o 21-bis del D.L. n. 78/2010, ovvero hanno optato per la trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015;
  • Abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 entro la data del 31.12.2017.

Tali condizioni devono essere rispettate congiuntamente. In tal caso, i soggetti passivi Iva beneficiano, per una sola volta, di un credito di imposta pari a €. 150,00.

Utilizzo del credito

Entrambe le tipologie di credito di imposta previste dall’articolo 21-ter del D.L. n. 78/2010:

  • Non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette, né alla formazione del valore della produzione ai fini Irap;
  • Sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’articolo 17, del D.Lgs. n. 241/97, a partire dal primo gennaio 2018;
  • Devono essere evidenziate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico, nonché nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.

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