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A.S.D. E MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

asd - associazione sportiva dilettantistica

Premessa – Per le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, per corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non è prevista alcuna imponibilità. Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, il modello EAS.

Normativa – L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, ha previsto per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art. 148 l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il modello EAS – Il modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. L’invio del modello è inoltre richiesto nuovamente qualora cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, nel caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del DL n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Vediamo come può “ravvedersi” l’A.S.D. che non ha provveduto a presentare il modello EAS.

Omessa presentazione del modello – L’articolo 2, comma 1, del Decreto–Legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto l’istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. (Risoluzione 110/e-2012).

Il testo dell’articolo in particolare prevede espressamente che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

In pratica, in caso di omessa presentazione del modello da parte dell’associazione è possibile regolarizzare la mancata presentazione:

  • versando una sanzione di 258 euro, tramite Modello F24, codice tributo 8114;
  • entro il termine della prima dichiarazione utile, che nella fattispecie va intesa come termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2015, ossia entro il 30 settembre 2016.

Pare opportuno ricordare che sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al Decreto Legislativo n° 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Fonte: Fiscal-focus.it

8 Comments

  1. Elisa ha detto:

    Salve, quali sono le conseguenze per le associazioni che non hanno presentato il modello EAS neanche entro il 30 settembre? Grazie

    • luca ha detto:

      Buongiorno a Lei.
      Per darle una risposta certa andrebbe analizzato il caso preciso.
      In linea di massima l’omessa presentazione del modello EAS nei termini comporta l’inapplicabilità dei benefici fiscali.
      Il D.L. n.16 (convertito poi in Legge n.44 del 2012) ha previsto la possibilità di presentare il Modello EAS “tardivo”.
      Per tutti gli Enti associativi che non hanno presentato il modello, possono presentarlo versando una sanzione di € 258,00 (codice tributo 8114) ad un’unica condizione, ovvero che al momento della regolarizzazione la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziate già in essere attività di accertamento, accessi, ispezioni.

      Saluti

  2. Gino ha detto:

    Sono il segretario di una ASD costituiya nel 2007 che come attività prevalente esegue corsi di ballo per i soci regolarmente iscritta al CONI. Durante un convegno sono venuto a conoscenza dell’esistenza di questo modello da presentare, il nostro commercialista non c’è ne ha mai parlato e quindi non lo abbiamo mai presentato. Premesso che i soci pagano una quota annuale + la rata mensile relativa al corso che frequentano​ che esistono contratti regolarmente sottoscritti con gli istruttori, credevamo di essere in regola. Vi prego di chiarire se dovevamo presentare il modello se di come si può fare per sanare gli anni passati

    • luca ha detto:

      Buongiorno,
      gli enti associativi iscritti al CONI, qualora non svolgano attività commerciali, sono esonerati dall’invio del modello.
      Ovviamente i casi di esclusione/inclusione sono molteplici, quindi andrebbe analizzata esattamente l’attività svolta.
      Per approfondire la questione la invito a inviare mail nel form contatti.
      Cordialità

  3. andrea ha detto:

    Buongiorno, sono presidente ASD Sportiva iscritta al Coni, ho avuto controllo per anni 2012-2016 e mi hanno contestato mancanza modello EAS, nessuno me lo ha mai detto. La mia è una ASD senza scopo di lucro al solo fine di organizzare tornei e campionati di calcio a 7 e calcio a 5. Ho raccolto quote adesione per l attivazione della assicurazione sportiva ed incassate quote iscrizione per il pagamento di campi da gioco, arbitri, premi e spese gestione organizzative. Ora mi contestano le entrate delle iscrizioni ed assicurazioni come commerciali.. cosa mi consigliate di fare, posso fare ricorso per le sanzioni che arriveranno??
    grazie

  4. Ferdinando Iodice ha detto:

    Buongiorno, sono il segretario di un associazione aps costituita nel 2019,sono venuto a conoscenza che bisogna fare il modello eas, è vero? Grazie

    • luca ha detto:

      Salve,
      in linea di massima va fatto entro 60 giorni dalla data di costituzione e successivamente ad ogni variazione dei dati precedentemente comunicati.
      Cordialità.

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