Premessa – Per le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, per corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non è prevista alcuna imponibilità. Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, il modello EAS.
Normativa – L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, ha previsto per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art. 148 l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il modello EAS – Il modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. L’invio del modello è inoltre richiesto nuovamente qualora cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, nel caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del DL n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Vediamo come può “ravvedersi” l’A.S.D. che non ha provveduto a presentare il modello EAS.
Omessa presentazione del modello – L’articolo 2, comma 1, del Decreto–Legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto l’istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. (Risoluzione 110/e-2012).
Il testo dell’articolo in particolare prevede espressamente che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
In pratica, in caso di omessa presentazione del modello da parte dell’associazione è possibile regolarizzare la mancata presentazione:
Pare opportuno ricordare che sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
Fonte: Fiscal-focus.it
8 Comments
Salve, quali sono le conseguenze per le associazioni che non hanno presentato il modello EAS neanche entro il 30 settembre? Grazie
Buongiorno a Lei.
Per darle una risposta certa andrebbe analizzato il caso preciso.
In linea di massima l’omessa presentazione del modello EAS nei termini comporta l’inapplicabilità dei benefici fiscali.
Il D.L. n.16 (convertito poi in Legge n.44 del 2012) ha previsto la possibilità di presentare il Modello EAS “tardivo”.
Per tutti gli Enti associativi che non hanno presentato il modello, possono presentarlo versando una sanzione di € 258,00 (codice tributo 8114) ad un’unica condizione, ovvero che al momento della regolarizzazione la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziate già in essere attività di accertamento, accessi, ispezioni.
Saluti
Sono il segretario di una ASD costituiya nel 2007 che come attività prevalente esegue corsi di ballo per i soci regolarmente iscritta al CONI. Durante un convegno sono venuto a conoscenza dell’esistenza di questo modello da presentare, il nostro commercialista non c’è ne ha mai parlato e quindi non lo abbiamo mai presentato. Premesso che i soci pagano una quota annuale + la rata mensile relativa al corso che frequentano che esistono contratti regolarmente sottoscritti con gli istruttori, credevamo di essere in regola. Vi prego di chiarire se dovevamo presentare il modello se di come si può fare per sanare gli anni passati
Buongiorno,
gli enti associativi iscritti al CONI, qualora non svolgano attività commerciali, sono esonerati dall’invio del modello.
Ovviamente i casi di esclusione/inclusione sono molteplici, quindi andrebbe analizzata esattamente l’attività svolta.
Per approfondire la questione la invito a inviare mail nel form contatti.
Cordialità
Buongiorno, sono presidente ASD Sportiva iscritta al Coni, ho avuto controllo per anni 2012-2016 e mi hanno contestato mancanza modello EAS, nessuno me lo ha mai detto. La mia è una ASD senza scopo di lucro al solo fine di organizzare tornei e campionati di calcio a 7 e calcio a 5. Ho raccolto quote adesione per l attivazione della assicurazione sportiva ed incassate quote iscrizione per il pagamento di campi da gioco, arbitri, premi e spese gestione organizzative. Ora mi contestano le entrate delle iscrizioni ed assicurazioni come commerciali.. cosa mi consigliate di fare, posso fare ricorso per le sanzioni che arriveranno??
grazie
Buongiorno Andrea, mi contatti tramite richiesta all’indirizzo http://www.schillizziconsulting.it/contatti.
Saluti
Buongiorno, sono il segretario di un associazione aps costituita nel 2019,sono venuto a conoscenza che bisogna fare il modello eas, è vero? Grazie
Salve,
in linea di massima va fatto entro 60 giorni dalla data di costituzione e successivamente ad ogni variazione dei dati precedentemente comunicati.
Cordialità.