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COSTI AUTO: TRATTAMENTO FISCALE

L’art. 164 dei Tuir regola la deducibilità delle spese legate ai costi auto sostenute nell’esercizio di impresa o nell’esercizio di arte o professione. Per quanto concerne la detrazione IVA, i limiti sono previsti dall’articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72. Vediamo un utile guida. 

I veicoli utilizzati dalle imprese e dai professionisti si distinguono in due categorie: veicoli a deducibilità integrale e veicoli a deducibilità limitata. I primi vengono disciplinati dall’articolo 164, comma 1, lettera a), i secondi dall’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del Tuir.

Per tutte le altre categorie di autoveicoli non espressamente disciplinati dal Tuir, la deducibilità è regolata dal principio generale dell’inerenza, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Di seguito andremo ad analizzare con maggiore dettaglio ciascuna di queste discipline fiscali.

Le spese relative agli autoveicoli sono integralmente deducibili  solo nei seguenti casi (disciplinati dall’articolo 164, comma 1, lettera a) del Tuir):

  • Veicoli usati esclusivamente come beni strumentali – Veicoli senza i quali lo svolgimento dell’attività non sarebbe configurabile. (esempio classico è il caso delle autovetture per le imprese di autonoleggio);
  • Veicoli adibiti ad uso pubblico – Veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuto da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione (esempio, le autovetture utilizzate dai taxisti);
  • Veicoli strumentali per natura – sono integralmente deducibili, le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non ricompresi nell’articolo 164, comma 1, lettera a), a condizione che siano inerenti all’attività di impresa. ( sono veicoli strumentali per natura, come, per esempio, gli autocarri).

Al di fuori dei casi visti nel paragrafo precedente, le spese e tutti gli altri componenti negativi di reddito relativi ai veicoli aziendali sono deducibili in misura limitata. La percentuale di deducibilità varia a seconda dell’utilizzo del veicolo. In pratica le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli disciplinati dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, ossia i veicoli:

  • non utilizzati esclusivamente come beni strumentali;
  • non adibiti ad uso pubblico;
  • non assegnati in uso promiscuo ai dipendenti,

sono deducibili nella misura del 20%.

Il Legislatore ha stabilito tale limite come presunzione assoluta di utilizzo promiscuo che non ammette prova contraria, in quanto lo scopo è quello di forfettizzare l’uso privato del veicoli (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9-E/2016).

Il limite del 20%, si applica a tutto, sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione (acquisito, leasing, noleggio); sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).

Oltre al suddetto limite percentuale di deducibilità, si applica anche un tetto al costo di acquisizione dei veicoli che varia in funzione del titolo di detenzione dei veicoli (proprietà, leasing o noleggio), come riportato nella tabella seguente.

La deduzione del costo di Acquisto

Qualora l’impresa detenga i veicoli a titolo di proprietà, si applicano due limiti:

  • il limite percentuale di deducibilità del 20%
  • il limite sul costo di acquisto che varia a seconda del tipo di veicolo, che come abbiamo visto nella tabella precedente è pari a: €. 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan; €. 4.131,66 per i motocicli; €. 2.065, 83 per i ciclomotori.

Il costo di acquisto rilevante per verificare il superamento del suddetto limite è il costo del veicolo comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l’Iva indetraibile e la tassa di immatricolazione.

Facciamo un esempio.

Si consideri un’autovettura acquistata al costo €. 10.000 + €. 2.200 di Iva per un totale di €. 12.200. Il costo rilevante per la verifica del limite fiscale dei €. 18.075,99. Il costo di acquisto (€. 10.000) al lordo dell’Iva indetraibile (60% x 2.200 = €. 1.320), ossia €. 11.320 è minore di €. 18.075,99. Poiché il limite fiscale è rispettato, l’azienda potrà dedurre complessivamente il 20% di €. 11.320 ossia €. 2.264.

Nel caso in cui, invece, il costo di acquisto superi il limite fiscale consentito l’azienda complessivamente potrà dedurre soltanto il 20% di €. 18.075,99 ossia €. 3.615,20.

Ammortamento dei costi auto

Il limite del 20% si applica alle quote di ammortamento dell’autoveicolo che sono deducibili in misura non superiore all’importo che risulta dall’applicazione del coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988, pari al 25%, ridotto alla metà nel primo esercizio (articolo 102, comma 2 del Tuir).

Ad esempio, si consideri un’autovettura acquistata al costo, comprensivo di Iva indetraibile, di €. 30.000, superiore al limite dei €. 18.075,99. Le quote di ammortamento dell’auto sono deducibili in un arco temporale non inferiore a 5 anni. Per il primo anno l’aliquota di ammortamento civilistica è del 12,5% (25% ridotto alla metà), e l’ammortamento fiscale consentito è pari a (€. 18.075,99 * 12,5% = €. 2.259), mentre l’ammortamento fiscale deducibile è pari al 20% di €. 2.259, pari a €. 452.

Riepilogando, al fine di calcolare la quota di ammortamento fiscalmente deducibile in un singolo periodo d’imposta occorre applicare la seguente formula:

Costo massimo fiscalmente riconosciuto × Limite di deducibilità (20%) × Coeff. di ammortamento (25%)

Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti

Gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime più favorevole di quello ordinario, in quanto la percentuale di deducibilità delle spese è pari al 70% e inoltre non esiste un limite al costo di acquisizione del veicolo. Il limite del 70% si applica:

  • Sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione (acquisito, leasing, noleggio);
  • Sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).

Per poter beneficiare di tale regime di deducibilità è necessario, però, che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • L’uso dell’auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente e non deve essere occasionale l’auto deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta del datore di lavoro;
  • L’assegnazione può essere anche discontinua ed è possibile cumulare i giorni di utilizzo da parte di più dipendenti;
  • L’assegnazione deve risultare da idonea documentazione (per esempio da una clausola del contratto di assunzione o da un contratto di comodato).

 

Veicoli assegnati agli amministratori

Agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo agli amministratori non è applicabile il regime di deducibilità previsto per i dipendenti, sebbene il trattamento fiscale del fringe benefit sia lo stesso. L’impresa in questo caso:

  • Deduce al 100% le spese relative all’autoveicolo fino a concorrenza del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell’amministratore, secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 5, del Tuir che prevede la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori;
  • Deduce le spese eccedenti il benefit secondo le regole generali previste dall’articolo 164, comma 1, lettera b per le auto aziendali ossia applicando il limite percentuale del 20% e quello sul costo di acquisizione. L’uso promiscuo deve essere provato da idonea documentazione.

Veicoli assegnati ai soci

Le spese relative agli autoveicoli assegnati in godimento a soci che non rivestono la qualifica di dipendenti, amministratori o lavoratori autonomi della società, sono deducibili secondo le regole generali dell’articolo 164, comma 1, lettera b, del Tuir, applicando quindi il limite del 20% e quello sul costo di acquisizione. Pertanto, non trova applicazione la regola di indeducibilità prevista dal D.L. n. 136/2011 che ha introdotto la “Disciplina dei beni in godimento ai soci“. L’assegnazione dell’auto al socio, tra l’altro, genera un reddito diverso da assoggettare a tassazione e, al ricorrere di alcune condizioni, comporta anche l’obbligo di effettuare un apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Costi auto: professionisti e agenti

I lavoratori autonomi deducono le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli applicando gli stessi limiti di deducibilità previsti per le imprese (articolo 164, comma 1, lettera. b del Tuir): limite percentuale del 20%; limite sul costo di acquisizione del veicolo, ma possono dedurre le spese relative a un solo veicolo.

Gli agenti, invece, possono beneficiare di regole di deducibilità più favorevoli:

  • Il limite percentuale di deducibilità è fissato all’80% anziché al 20%;
  • Il limite sul costo di acquisto delle autovetture è fissato pari a €. 25.822,84 anziché €. 18.075,99.

I limiti sul costo di acquisto di autocaravan, motocicli e ciclomotori sono invece uguali a quelli previsti per le imprese (rispettivamente pari a €. 18.075,99, €. 4.131,66 e €. 2.065,83).

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