Contabilità semplificata e regime di cassa: Legge di Stabilità 2017
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Valutazioni sul nuovo regime per cassa

regime di cassa

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto il “nuovo” regime di cassa che rappresenta la modalità naturale di determinazione del reddito per tutti quei soggetti che adottano la contabilità semplificata. In virtù della sua “obbligatorietà”, è certamente utile valutarne o meno la convenienza nel rimanere in semplificata o passare in ordinaria. Con il presente articolo l’intento non è quello di analizzare gli aspetti procedurali dell’articolo 66 D.P.R. 917/1986, ma mettere in evidenza alcuni aspetti ”critici”, per assodare che:

  • Bisogna valutarlo attentamente, facendo anche una comparazione con il sistema classico (e più conosciuto) basato sul “principio di competenza” rispetto a quello di un passaggio alla contabilità ordinaria;
  • Non è un regime adatto a tutte le tipologie di impresa.

Vediamo innanzitutto cosa è il principio di cassa e quello di competenza.

Il principio di competenza impone di registrare le transazioni nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono (indipendentemente dal fatto che le fatture di acquisto risultano pagate e quelle di vendita incassate); con il principio di cassa, invece, il calcolo del reddito include SOLO ed ESCLUSIVAMENTE i costi effettivamente sostenuti e i ricavi effettivamente incassati.

Per quanto sopra è abbastanza evidente che, ad esempio, per le imprese di costruzioni (e per tutte quelle con magazzini fisiologicamente crescenti), si possono ottenere dei risultati “fiscali” distorti rispetto a quelli reali. Le rimanenze, infatti, prevedono una specifica disposizione. In particolare viene stabilito che: “il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

Si evince che le rimanenze finali (relative all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario) costituiscono un “costo” per il primo anno di applicazione del regime di cassa.

In altri termini:

  • determino il reddito secondo le nuove modalità (incassi e pagamenti)
  • al risultato ottenuto sottraggo il valore delle rimanenze finali dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario (2016).

…di conseguenza:

  • con il regime di cassa non esisteranno più rimanenze finali;
  • le rimanenze finali dell’ultimo anno precedente verrano dedotte integralmente nel primo anno del regime di cassa.

Ai più potrebbe sembrare che la normativa riguardante le rimanenze potrebbe sembrare un modo per “eliminare” tutte le problematiche relative alle rimanenze (e al loro calcolo di fine anno), ma non è cosi. Per tutti i soggetti che adottano il nuovo regime, rimane comunque l’obbligo dell’inventario di magazzino (l’Amministrazione Finanziaria potrà comunque ricostruire induttivamente attraverso la conta fisica del magazzino.

Da quanto sopra, è abbastanza evidente come questa previsione normativa possa essere fonte di conseguenze negative per tutte quelle imprese che hanno cicli incassi-pagamenti piuttosto scollegati tra loro da un punto di vista temporale; si pensi, ad esempio, alle imprese di costruzione. Per tali soggetti, il nuovo regime comporterà la seguente situazione:

  • nel momento in cui l’impresa costruisce genera dei costi e a fine anno non verranno rilevate rimanenze finali (conseguendo, probabilmente, delle perdite derivanti da incassi < spese);
  • tali perdite non saranno riportabili per i soggetti in contabilità semplificata (art.8 DPR 197/1986);
  • negli anni in cui le suddette imprese venderanno gli immobili, subiranno certamente una tassazione fortemente eccedente rispetto ad un’impresa che, in contabilità ordinaria, ha operato per competenza.

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