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SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO

SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI

SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI DEL VERSAMENTO PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO

Domanda – Il 20 giugno 2016 ho ricevuto una cartella di pagamento in cui mi viene contestata una maggiore IRPEF per l’anno 2013. Non ho intenzione di presentare ricorso ma di pagare quanto contestatomi. Al riguardo, poiché il 60° giorno dalla notifica della cartella (termine entro cui è possibile pagare) cade ad agosto, ossia nel periodo in cui vige la sospensione dei termini processuali, sono a chiedere se è soggetto a sospensione anche il predetto termine, e quindi slitta settembre, oppure devo, comunque, procedere al pagamento ad agosto?

Risposta – Il processo tributario (come quello civile) è interessato dalla sospensione dei termini processuali ai sensi dell’’articolo 1, comma 1, della L. 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’articolo 16 del Decreto giustizia (D.L. 132/14, convertito in L. 162/14).

In particolare, il sopracitato articolo dispone che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Dunque, i termini processuali, ricadente nel periodo 1° agosto – 31 agosto, riprendono a decorrere dal 1° settembre.
Proprio con riferimento al contenzioso tributario, è possibile racchiudere il campo di applicazione dell’istituto della sospensione ai seguenti atti: ricorso introduttivo e successiva costituzione in giudizio; deposito di documenti e memorie; impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado; mediazione/reclamo.

Poiché, la sospensione dei termini riguarda anche il ricorso introduttivo, ne consegue che, sono interessati dalla sospensione anche i termini di pagamento degli atti impugnabili, ossia i termini di pagamento inerenti alle somme dovute in seguito a notifica di avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento di irrogazione delle sole sanzioni, ruolo e cartella di pagamento, avviso di mora.

Fonte: Fiscal-focus.it

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