Risposta – Il processo tributario (come quello civile) è interessato dalla sospensione dei termini processuali ai sensi dell’’articolo 1, comma 1, della L. 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’articolo 16 del Decreto giustizia (D.L. 132/14, convertito in L. 162/14).
In particolare, il sopracitato articolo dispone che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
Dunque, i termini processuali, ricadente nel periodo 1° agosto – 31 agosto, riprendono a decorrere dal 1° settembre.
Proprio con riferimento al contenzioso tributario, è possibile racchiudere il campo di applicazione dell’istituto della sospensione ai seguenti atti: ricorso introduttivo e successiva costituzione in giudizio; deposito di documenti e memorie; impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado; mediazione/reclamo.
Poiché, la sospensione dei termini riguarda anche il ricorso introduttivo, ne consegue che, sono interessati dalla sospensione anche i termini di pagamento degli atti impugnabili, ossia i termini di pagamento inerenti alle somme dovute in seguito a notifica di avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento di irrogazione delle sole sanzioni, ruolo e cartella di pagamento, avviso di mora.
Fonte: Fiscal-focus.it