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Assegno di mantenimento: Detrazione Fiscale

Nei casi di separazione, scioglimento, annullamento degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può stabilire in capo ad uno dei coniugi, tenendo presente la situazione economica degli stessi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’altro mediante la corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, gli assegni in esame rappresentano per il coniuge erogante un onere deducibile, nella misura fissata dal Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Per quanto concerne la deducibilità, questa vale solamente quando l’assegno di mantenimento è disposto dall’Autorità Giudiziaria, per cui tutte le somme versate volontariamente risultano indeducibili.

Inoltre la deducibilità è limitata alla spesa sostenuta ESCLUSIVAMENTE per il mantenimento dell’ex coniuge; nel caso in cui quanto corrisposto comprende anche il mantenimento dei figli, la quota a loro riferita non è deducibile. Se non esiste una distinzione chiara, si considera riferito all’ex coniuge il 50% dell’importo risultante dal provvedimento. Per il coniuge percettore, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR. In una nota del Ministero delle Finanze (n.984 del 17/7/97) si precisa che non è possibile assoggettare a tassazione separata gli assegni percepiti a titolo di arretrato. Gli stessi andranno tassati nell’anno di percezione (principio di cassa). L’assegno verrà dichiarato nella sezione II del quadro C del modello 730 o nel quadro RC di Unico PF.

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