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Rottamazione ter: come fare

Riapertura rottamazione-ter con la Legge di bilancio 2019. Disponibili i modelli per presentare le domande

Con il Consiglio dei Ministri 23 del 15 Ottobre 2018, è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL con tutte le misure fiscali urgenti.

Sicuramente una novità è rappresentata dalla Rottamazione-ter che prevede possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (per il periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate e in particolare:

  • esclusione di sanzioni ed interessi di mora,
  • possibilità di rateizzare il pagamento in rate consecutive di pari importo in 5 anni
  • tasso di interesse ridefinito al 2% l’anno
  • possibilità di compensare debiti con il fisco con crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

I moduli per aderire alla rottamazione-ter sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il 6 Novembre 2018. I modelli, disponibili sia sul portale (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/) che presso gli sportelli dell’Agenzia, devono essere utilizzati per presentare la domanda di adesione, più in particolare:

  • il modello DA-2018, (utilizzabile per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017);
  • il modello DA-2018-D (utilizzabile per i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea).

Ma in cosa consiste la rottamazione-ter ? Per quanto concerne i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 è stabilito che possono essere estinti senza il pagamento di sanzioni e interessi. In secondo luogo il versamento degli importi potrà essere fatto in due modalità:

  • unica soluzione
  • pagamento dilazionato in 10 rate

Nella seconda ipotesi, considerando che le rate avranno scadenza semestrale, con la rateizzazione sarà possibile versare quanto dovuto in 5 anni.

In ultimo è corretto evidenziare che il tasso annuo stabilito è del 2%, più che dimezzato rispetto alle versioni precedenti (4,5%).

Massima attenzione ai pagamenti, dal momento che non è consentito il “lieve inadempimento”; in tal caso la procedura si considererà non perfezionata. Infatti, nel momento in cui decade la rottamazione, i versamenti passati saranno considerati semplici acconti delle somme interamente dovute e iscritte a ruolo.  In questo caso l’Agente della riscossione proseguirà l’attività precedente (recupero coattivo del debito residuo), il cui pagamento non potrà in alcun modo più essere rateizzato.

La domanda va presentata entro il 30 Aprile 2019; in essa andrà indicato la modalità di versamento e, in caso di rate, il numero delle stesse; contestualmente bisognerà anche indicare la volontà di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi che saranno coinvolti dalla stessa. Il giudizio sarà sospeso dal giudice fino al pagamento di quanto dovuto. In caso di mancati pagamenti lo stesso giudice potrà revocare la sospensione del giudizio.

Per qualsiasi dubbio contattaci compilando richiesta sul nostro FORM DI CONTATTO.

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