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Deduzione Irap del costo del lavoro a tempo indeterminato

L’art. 1, co. 20, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha integrato l’art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, inserendo – con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – il co. 4-opties, secondo cui:

  •    fermo restando quanto previsto dal predetto art. 11 del Decreto Irap, e in deroga agli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta del tributo regionale ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti a norma dell’art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del predetto Decreto;
  • per i produttori agricoli di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446/1997, e per le società agricole contemplate dall’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la nuova deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d’imposta, purchè abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata almeno triennale (art. 11, co. 4-octies, secondo periodo, e 1.1, del D.Lgs. n. 446/1997).

Sotto il profilo soggettivo, la deduzione integrale del costo per il personale a tempo indeterminato, è riservata ai soli contribuenti che determinano la base imponibile Irap secondo le disposizioni previste dagli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., s.n.c., s.a.s., imprenditori individuali, esercenti arti e professioni, holding industriali, ecc.).

La Circolare Assonime 2 aprile 2015, n. 7, par. 1.2 ha osservato che la novità normativa è accessibile anche da parte dei soggetti passivi che non beneficiavano delle deduzioni preesistenti per la riduzione del “cuneo fiscale” (base, maggiorata, per contributi previdenziali ed assistenziali). È il caso, ad esempio delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle c.d. public utilities (acqua, energia, infrastrutture, poste, raccolta e depurazione delle acque, raccolta e smaltimento dei rifiuti, telecomunicazioni e trasporti): tali soggetti possono, quindi, usufruire della nuova deduzione per l’intero importo delle spese per il personale a tempo indeterminato (C.M. 9 giugno 2015, n. 22/E, par. 1), non avendo da sottrarre dal relativo ammontare le deduzioni preesistenti, in quanto non previste a favore di tali imprese.

L’ambito soggettivo dell’art. 11, co. 4-octies, D.Lgs. 446/1997 è, pertanto, soltanto quello desumibile dalla disposizione stessa, secondo cui la nuova deduzione è ammessa per “i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9”: in altri termini, i presupposti soggettivi per la spettanza della deduzione sono stabiliti autonomamente dai requisiti previsti dalla preesistente normativa, e la disposizione non stabilisce deroghe in relazione alle caratteristiche soggettive delle imprese per le quali è destinata ad operare. In tal senso, si consideri, inoltre, che mentre la nuova deduzione ha carattere di generalità, e non è subordinata a presupposti particolari, quelle preesistenti erano, e sono tuttora, fruibili esclusivamente in presenza di condizioni stringenti, diverse per ogni deduzione. In virtù di tale interpretazione, le imprese operanti in concessione e a tariffa conseguono, pertanto, una riduzione dell’Irap in misura maggiore rispetto alla generalità delle imprese che sinora hanno pienamente beneficiato delle deduzioni preesistenti (Circolare Assonime 7/2015, par. 1.5 e 1.6).

Fonte: http://www.notiziefiscali.it

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