In seguito ai terribili eventi del disastroso terremoto del 24 Agosto, molti di voi avranno contribuito alla causa con varie modalità. Vediamo il trattamento fiscale delle donazioni e delle erogazioni liberali, sia in denaro che in natura
Le erogazioni liberali sono donazioni in denaro o in beni fatte da persone fisiche o da società nei confronti di associazioni, fondazioni e Onlus per sostenere iniziative umanitarie, religiose o di altra natura o in concomitanza di calamità naturali. Cerchiamo di analizzare il tutto a livello fiscale e vediamo come portarlo in dichiarazione.
Le erogazioni liberali si possono scaricare?
La legge prevede che, a seconda della natura del soggetto che effettua la donazione, dell’ente beneficiario e della natura del bene donato, le erogazioni liberali possano essere portate in deduzione o detrazione nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730).
Donazione da parte di persona fisica…
Nel caso di donazioni effettuate da una persona fisica (anche titolare di partita IVA) soggetta ad IRPEF nei confronti di una Onlus, è possibile, in alternativa, sia dedurre la somma dal reddito complessivo che detrarla dall’imposta; e quindi più precisamente:
- è ammessa la detrazione del 26% dall’Irpef nella misura massima di € 30.000 per le erogazioni verso Onlus, fondazioni, associazioni e comitati che gestiscono iniziative umanitarie (art. 15 comma 1.1 del Tuir), organizzazioni non governative e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
- è ammessa in alternativa la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito dichiarato e fino al tetto massimo di € 70.000 annui effettuate nei confronti di Onlus e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art.14 del D.L.n.35 del 2005), nonché fondazioni e associazioni che promuovono attività di ricerca scientifica e che hanno per oggetto la tutela e la valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Donazione effettuata da società…
Nel caso di donazione in denaro effettuata da società soggette ad IRES è possibile dedurre la somma dal reddito imponibile per importi non superiori a € 30.000 o al 2% del reddito di impresa nei confronti delle Onlus e fondazioni, associazioni ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che svolgono attività a favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche (art.100 comma 2 lett.h Tuir).
Inoltre, le società possono usufruire della deduzione anche per le erogazioni di beni diversi dal denaro e quindi ad esempio:
- le spese sostenute per i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, per prestazioni di servizi verso le Onlus possono essere dedotte nel limite del 5 x mille dell’ammontare complessivo del costo del lavoro (art.100 co 2 lett.i Tuir);
- in caso di cessione gratuita di beni, come derrate alimentari e prodotti farmaceutici, prodotti o scambiati dall’impresa ma esclusi dal commercio per difetti o altri vizi che però non ne impediscono l’utilizzo o beni, non di lusso, possono essere dedotti per un costo non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato (D.Lgs. n.460/1997 art.13 commi 2 e 3);
- per le erogazioni di beni a favore delle popolazioni colpite da calamità o altri eventi straordinari verso associazioni, fondazioni ed enti individuati con apposti decreto dei prefetti delle rispettive province (L.133/1999 art.27 co 1), i beni ceduti gratuitamente non sono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa (ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Tuir) e quindi, ai fini della determinazione della base imponibile, il loro valore normale non rientra tra i ricavi.
Quali condizioni bisogna rispettare per “scaricare” le donazioni?
Per poter scaricare correttamente le erogazioni liberali, il soggetto che le ha sostenute deve:
- effettuare le erogazioni liberali attraverso banca, posta, assegno o carta di credito (non devono essere effettuate in contanti);
- la documentazione comprovante la donazione deve essere conservata nel caso di accertamento.
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