A partire dal 1° febbraio è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva 2022. Vediamo chi sono i soggetti esonerati e le scadenze da ricordare.
Dal 1° febbraio vi è la possibilità di presentare la dichiarazione annuale Iva 2022. I modelli da utilizzare sono quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 14 Gennaio scorso e può essere inviata, direttamente o mediante intermediari abilitati.
L’ultimo giorno utile per l’invio è il 30 Aprile 2022 (che quest’anno slitta al 2 Maggio perché il 30 Aprile cade di Sabato. Tutti i contribuenti che intendono evitare l’invio della Liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2021, però, devono inviare la Dichiarazione Iva entro e non oltre il 28 Febbraio 2022.
Chi sono i soggetti esonerati?
Non tutti i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva.
Tra questi vi sono:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (cd “forfettari”)
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).
Se il saldo è a debito ?
Se dalla dichiarazione scaturisce un debito d’imposta, la scadenza per il pagamento è fissata al 16 Marzo 2022 (Art. 6 DPR 542/99). In alternativa, il versamento può anche essere effettuato successivamente grazie al ravvedimento operoso, maggiorando l’importo dovuto degli interessi dello 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 16 Marzo 2022. Tutti i contribuenti hanno anche la possibilità di differire il pagamento del saldo dovuto al termine previsto per il pagamento delle imposte sui redditi, ossia al 30 Giugno 2022 (o nei 30 giorni successivi con maggiorazione sempre dello 0,40%).
Se il saldo è a credito ?
Se la chiusura della Dichiarazione Iva mostra un credito, il contribuente può, a sua scelta:
- chiedere il rimborso della somma a credito per l’anno 2021, compilando il quadro VX4 della Dichiarazione;
- utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi (cosiddetta compensazione “orizzontale”);
- utilizzare il credito in compensazione con eventuali altri debiti iva successivi.
Solo a titolo informativo, si ricorda che la compensazione orizzontale avviene attraverso l’effettivo invio di un modello F24 dal quale risulta il debito da versare e il credito Iva, mentre la compensazione verticale avviene in automatico senza invio di modelli di pagamento F24.
Inoltre non si può scegliere la compensazione orizzontale se il contribuente ha cartelle esattoriali il cui importo totale è superiore ad euro 1.500.
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