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EQUITALIA E RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE: DEFINITIVO IL DDL

Premessa – E’ stato approvato, due giorni fa, anche il sensato, il DDl n. 2495 che apporta delle modifiche al DL n. 113/2016 (Decreto Legge Enti locali). Si attende solo la pubblicazione In Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione e tra le tante novità contenute, quelle più importanti riguardano Equitalia ed in particolar modo la possibilità di essere riammessi alla rateizzazione dopo essere decaduti da un precedente piano di dilazione.

In base a quanto di nuovo stabilito con il DDL approvato ieri, i contribuenti che nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 sono decaduti da un precedente piano di dilazione concesso anche in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015(22 ottobre 2015) e che quindi versano in stato di morosità, possono essere riammessi a un nuovo piano di rientro presentando una semplice richiesta (anche online) all’Agente della riscossione Equitalia.
E’ stato, dunque, modificato l’art. 15, comma 7 del D.Lgs. 159/2015, con il quale era stabilito che la riammissione era ammessa solo per i debitori decaduti dal piano di rateizzo nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (ossia 24 mesi prima del 22 ottobre) ed a condizione che la domanda di riammissione fosse presentata entro il 21 novembre dello scorso anno.
Reperibilità del modello e modalità di presentazione – Dunque, sulla base di quanto stabilito con il DDL in esame, i contribuenti che nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 sono decaduti da un precedente piano di dilazione concesso sia prima sia dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015, possono presentare nuova richiesta di rateazione. Tale richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (i 60 giorni per la presentazione della richiesta decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione in GU della legge di conversione del DDL n. 2495). In tal caso la dilazione massima da poter richiedere non può essere superiore a 72 rate (elevabili a 120 nei casi previsti dall’attuale normativa). Sono confermati i termini previsti in caso di mancato pagamento delle rate del piano di rientro: si decade dal nuovo piano di dilazione con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive (e non di 5 rate). La richiesta di riammissione, inoltre, può essere presentata anche qualora, le rate scadute non sono state integralmente saldate.
Lo stato di difficoltà finanziaria – Altra novità contenuta nel DDL approvato è l’innalzamento della soglia debitoria al di sopra della quale, se si vuole ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, occorre dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica. Si passa dagli attuali 50.000 euro ai nuovi 60.000 euro. Si ricorda che la temporanea situazione di difficoltà fa documentata attraverso l’attestazione ISEE (se trattasi di persona fisica) oppure attraverso il prospetto degli indici di bilancio (se trattasi di società). Il modello ISEE può essere prodotto rivolgendosi ad un CAF oppure direttamente dal cittadino attraverso l’area “Servizi al cittadino” accessibile dal sito istituzionale dell’INPS se si è dotati di apposito PIN.
In caso di accertamento con adesione o acquiescenza – Altra novità definitiva contenuta nel DDL approvato ieri è che chi abbia definito con l’Agenzia delle Entrate l’accertamento tramite strumenti cosiddetti deflattivi del contenzioso, quali accertamento con adesione o acquiescenza, optando per la rateizzazione e successivamente non abbia rispettato il piano di dilazione concessogli, può beneficiare nuovamente della rateazione anche se non versa gli importi scaduti. Anche in tal caso deve trattarsi di contribuente decaduto nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 e la richiesta di riammissione va presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DDL (ossia entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione in GU).

Fonte: fiscal-focus.it

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