A partire dal 24 Ottobre vi è la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle Equitalia, contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017: le adesioni possono pervenire fino al 21 Gennaio 2017 per comunicare all’agente di riscossione la volontà di definire le proprie pendenze.
Il contribuente ha tempo fino al 21 gennaio 2017 per comunicare la propria adesione alla definizione agevolata. I moduli per aderire, tuttavia, saranno disponibili “entro 15 giorni dall’entrata in vigore della norma“; di conseguenza bigognerà aspettare il prossimo 7 novembre.
Vediamo più nel dettaglio l’articolo 6 del Dl 193/2016.
Potranno aderire alla procedura anche i contribuenti che stanno già effettuando un pagamento rateale delle tasse o multe (se in regola con le rate che scadono fra ottobre e dicembre). In questo caso, i maggiori importi già versati nell’ambito del piano di rateazione, che evidentemente non prevedeva gli sconti della rottamazione, non verranno restituiti. Attenzione: nel caso in cui il contribuente, con le rate del piano precedente alla rottamazione, abbia già raggiunto l’importo che risulta dalla definizione agevolata, per beneficiarne deve comunque presentare domanda entro il prossimo 21 gennaio.
Nel corso della procedura sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme pendenti: il Fisco non può avviare nessuna azione esecutiva e interrompe le eventuali procedure di recupero coattivo avviate.
Se si salta anche una sola rata, oppure non si effettua il versamento nell’unica soluzione come scelto, la procedura di definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione. Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti, questi rappresenteranno un acconto dell’importo dovuto. Esempio: il debitore ha scelto di pagare in quattro rate la somma dovuta in seguito alla rottamazione cartelle, ha pagato le prime due e poi ha interrotto i versamenti. La somma delle prime due rate andrà a coprire parte del debito che resta con il Fisco.
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