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Equitalia: Rottamazione cartelle

Modelli di domanda entro il 7 Novembre per aderire alla rottamazione delle cartelle entro il 21 gennaio: opzioni di pagamento, calcolo importo, scadenze e procedura per la definizione agevolata 2017.

Modelli di domanda entro il 7 Novembre per aderire alla rottamazione delle cartelle Equitalia entro il 21 gennaio: opzioni di pagamento, calcolo importo, scadenze e procedura per la definizione agevolata 2017

 

A partire dal 24 Ottobre vi è la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle Equitalia, contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017: le adesioni possono pervenire fino al 21 Gennaio 2017 per comunicare all’agente di riscossione la volontà di definire le proprie pendenze.

Il contribuente ha tempo fino al 21 gennaio 2017 per comunicare la propria adesione alla definizione agevolata. I moduli per aderire, tuttavia, saranno disponibili “entro 15 giorni dall’entrata in vigore della norma“; di conseguenza bigognerà aspettare il prossimo 7 novembre.

Vediamo più nel dettaglio l’articolo 6 del Dl 193/2016.

  • Si potranno sanare le cartelle relative a tasse dirette (IRPEF, IRES, IRAP), IVA (non all’importazione), multe stradali. Si pagherà interamente la somma originariamente dovuta (imposta evasa o importo dell’infrazione) mentre c’è uno sconto su mora e sanzioni.
  • Nel momento in cui si aderirà, si comunicherà la modalità di pagamento prescelta: da una a quattro rate. Il pagamento potrà avvenire tramite domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati (inviati al debitore), oppure direttamente presso gli sportelli dello stesso agente della riscossione.
  • Ricevuta la domanda, Equitalia calcolerà l’importo dovuto ed eventualmente quello delle rate (se si opta per le quattro rate, le prime due rate saranno ciascuna pari a 1/3, la terza e la quarta pari a 1/6 delle somme dovute).
  • La comunicazione (completa dei bollettini) arriverà al debitore entro il 22 giugno (180 giorni dall’entrata in vigore del decreto).
  • Nel caso di pagamento rateale, verrà indicata anche la data di scadenza di ciascuna rata. Se si opterà per quattro rate, la terza scadrà il 15 dicembre 2017 e la quarta non potrà superare il 15 marzo 2018.

Potranno aderire alla procedura anche i contribuenti che stanno già effettuando un pagamento rateale delle tasse o multe (se in regola con le rate che scadono fra ottobre e dicembre). In questo caso, i maggiori importi già versati nell’ambito del piano di rateazione, che evidentemente non prevedeva gli sconti della rottamazione, non verranno restituiti. Attenzione: nel caso in cui il contribuente, con le rate del piano precedente alla rottamazione, abbia già raggiunto l’importo che risulta dalla definizione agevolata, per beneficiarne deve comunque presentare domanda entro il prossimo 21 gennaio.

Nel corso della procedura sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme pendenti: il Fisco non può avviare nessuna azione esecutiva e interrompe le eventuali procedure di recupero coattivo avviate.

Se si salta anche una sola rata, oppure non si effettua il versamento nell’unica soluzione come scelto, la procedura di definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione. Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti, questi rappresenteranno un acconto dell’importo dovuto. Esempio: il debitore ha scelto di pagare in quattro rate la somma dovuta in seguito alla rottamazione cartelle, ha pagato le prime due e poi ha interrotto i versamenti. La somma delle prime due rate andrà a coprire parte del debito che resta con il Fisco. 

Per qualsiasi tipo di informazione o supporto potete compilare il Form di contatto direttamente da QUI.

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