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Contabilità semplificata e regime di cassa: Legge di Stabilità 2017

La Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016) ha introdotto il “regime di cassa” per tutte le imprese in contabilità semplificata. Per tali soggetti, nella determinazione del reddito di impresa, assumono rilevanza i ricavi effettivamente percepiti e le spese sostenute. Vediamo alcune informazioni utili attraverso una guida.

La Legge di Stabilità 2017 prevede l’applicazione del “regime di cassa” per tutti i contribuenti titolari di partita Iva che operano come imprese commerciali in contabilità semplificata. In pratica, a partire dal 2017, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, il reddito non viene più determinato attraverso il criterio della competenza, ma secondo il criterio della cassa.

In termini pratici, che significa tutto ciò ? La modifica consentirà alle imprese individuali, (comunque alle imprese di medio piccole dimensioni), di determinare il proprio reddito imponibile ai fini delle imposte dirette soltanto basandosi sui ricavi effettivamente incassati e sui costi effettivamente sostenuti nel periodo di imposta. Vediamo, di seguito, in cosa consiste questo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata.

Contabilità semplificata

Con l’ordinamento odierno (DPR 600/73, art. 18) l’attuale regime di contabilità semplificata, si applica, a prescindere dall’attività svolta, alle imprese individuali (esercitate anche sotto forma di imprese familiari) e quelle esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che, nell’anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:

  • €. 400.000, nel caso di attività di prestazione di servizi;
  • €. 700.000, negli altri casi.

Per i soggetti che esercitano attività miste, di produzione di servizi e di beni, rilevano i ricavi dell’attività prevalente. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Il regime Iva di cassa

Con il regime di Iva per cassa si allarga un principio consolidato da anni e utilizzato nei confronti degli enti pubblici: è stabilito che per tutte le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti passivi, l’iva si rende esigibile non al momento dell’emissione della fattura, ma solo al momento del pagamento del corrispettivo. In modo del tutto analogo, aderendo a tale istituto, il soggetto passivo non potrà detrarre l’iva addebitata dai propri fornitori fino a quando non paga il corrispettivo.

Il regime di cassa, introdotto dal legislatore nel 2012 (articolo 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, convertito poi in Legge n. 134/2012), prevede che:

“per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi [..] per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”.

 

Regime di cassa ai fini Irpef

Un regime di contabilità semplificata caratterizzato dal criterio di cassa, comporta certamente una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, (nell’ottica della tanto discussa semplificazione).

In particolare, la Legge 232/2016 (art.5 comma 1 lettera a), ripropone in nuova veste l’articolo 66, comma 1 del DPR 917/86, prevedendo che, “ai fini della determinazione del reddito di impresa di tali soggetti, assumano rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute”.

Viene derogato, quindi, il criterio della competenza, sia per nel trattamento dei ricavi che delle spese. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

La successiva lettera b), del medesimo comma 1, intervenendo sul comma 3, dell’articolo 66 del DPR n. 917/86, modifica il riferimento ai commi dell’articolo 109 dello stesso DPR n. 917/86 (in tema di norme generali sui componenti del reddito d’impresa) applicabili alle imprese minori, in coerenza con l’introduzione del principio di cassa.

Sono contestualmente soppressi, per motivi di coordinamento, gli ultimi due periodi del citato articolo 66, che consentono ai soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a €. 1.000, nell’esercizio in cui ricevono il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi come previsto ordinariamente dall’articolo 109, comma 2, lettera b), del DPR n. 917/86.

In ultimo, per evitare fenomeni di doppia imposizione, cambia anche il trattamento delle rimanenze finali, che ora vengono “eliminate” dal conteggio di fine anno (con il principio di competenza concorrono a formare il reddito di esercizio).

Modifiche alla base imponibile IRAP

Le disposizioni introducono, altresì, modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile dell’Irap finalizzate a prevedere, per le imprese minori di cui all’articolo 66 del DPR n. 917/86, l’introduzione del criterio di cassa come per le imposte sui redditi. La norma dispone che per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la base imponibile di cui al comma 1, dell’articolo 5-bis, del D.Lgs. n. 446/1997, è determinata con i criteri previsti dal medesimo articolo 66, del DPR n. 917/86.

Di conseguenza, anche ai fini Irap, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali.

Le semplificazioni contabili

Sono introdotte delle disposizioni che dettano talune regole applicabili nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa. A tal fine il nuovo comma 2 dell’articolo 18 (DPR n. 600/1973), disciplina le modalità di annotazione analitica, in un apposito registro, dei ricavi percepiti e dei costi sostenuti da coloro che non eseguono operazioni soggette a registrazione ai fini Iva.

Non viene, pertanto, più prevista l’annotazione dell’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese. Il comma 4, del richiamato articolo 18, del DPR 600/1973, dispone che i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono i registri indicati al comma 2, del citato articolo 18; in particolare sono disciplinate le modalità di registrazione dei componenti positivi e negativi di reddito non soggetti a registrazione ai fini Iva, nonché le modalità di annotazione degli stessi nei casi in cui alle registrazioni effettuate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non corrisponde l’incasso del corrispettivo o il pagamento del costo.

E’, inoltre, introdotta la possibilità per il contribuente di derogare parzialmente al regime di cassa, esprimendo un’opzione volta a far coincidere la data di registrazione dei documenti con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Per ogni richiesta potete compilare il form cliccando QUI

 

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