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Detraibili le spese per i servizi scolastici integrativi

Detrazioni servizi scolastici

Analizziamo le spese per i servizi scolastici integrativi, in seguito a una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Analizziamo le spese per i servizi scolastici integrativi, dopo una recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi rientrano tra le spese detraibili entro il limite annuo di 400 euro per alunno.

Tempo fa’ c’erano state già delle precisazioni in merito alla detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”

Cosa rientrano nelle spese scolastiche integrative? La circolare specifica che rientrano in tale previsione  le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

E’ stato poi chiarito che le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Pertanto, da un punto di vista meramente fiscale, non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, dal momento che è istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione di ieri, ritiene che siano detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola.

Ciò in ragione del fatto che tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Diversamente, a detta dell’Agenzia, non sono agevolabili le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

Un’interpretazione in senso opposto, infatti, risulterebbe discriminatoria rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

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