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Processo Tributario: termini sospesi dal 1 al 31 Agosto

Il 1° agosto scatterà la sospensione dei termini processuali che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, vale anche per il processo tributario. Tuttavia, in tale contesto, la norma deve coordinarsi con le regole procedurali che caratterizzano i diversi atti impositivi.

L’articolo 1 della legge 742/1969 prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, con la conseguenza che nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale.

La sospensione ha valenza sia per la notifica dell’atto alla controparte, sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie. È necessario un distinguo, poiché la norma in alcune ipotesi fa riferimento ad un calcolo a giorni, per altre, a mesi.

Il termine per impugnare un atto impositivo è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica. Se in tale periodo ricade il mese di agosto, la scadenza per la proposizione del ricorso slitta di 31 giorni. La sospensione vale per l’impugnazione di tutti gli atti tributari, quindi:

  • avvisi di accertamento
  • avvisi di liquidazione ai fini dell’Iva o dell’imposta di registro
  • atti di recupero del credito di imposta e cartelle di pagamento.

A quest’ultimo proposito, recentemente, la Corte di Cassazione (sentenza 23049/2015) ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento tributaria è soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali poiché non può ritenersi assimilabile ad un’opposizione all’esecuzione forzata per la quale risulterebbe esclusa. Peraltro, anche per l’impugnazione del preavviso di fermo, la Suprema Corte (sentenza 6349/2016) ha ritenuto applicabile la predetta sospensione feriale.

Per gli atti soggetti a reclamo/mediazione (perché di valore non superiore a 20mila euro) va considerata la sospensione. Ne consegue così che dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni previsti dalla norma, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione. Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione feriale.

 

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