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Prestazione occasionale: come funziona

In caso di prestazione occasionale, o collaborazione occasionale, il datore di lavoro ha la possibilità di optare per il pagamento del lavoro svolto mediante ritenuta d’acconto al 20%. Il vantaggio è quello di poter pagare per una prestazione occasionale anche un collaboratore professionista anche se non possiede la partita IVA, purché si rispettino i vincoli di legge in termini di tempi e i limiti di compenso.

Per il datore di lavoro non ci sono particolari differenze rispetto alla collaborazione a partita IVA, con aggiunta l’onere di anticipare la ritenuta d’acconto tramite F24; il collaboratore occasionale, da parte sua, deve consegnare una ricevuta della prestazione occasionale con la ritenuta d’acconto. La ricevuta deve contenere le seguenti informazioni:

  • data e n° della ricevuta;
  • dati del collaboratore: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale;
  • dati del committente: codice fiscale e partita IVA;
  • descrizione dell’attività prestata dal collaboratore;
  • importo del compenso lordo pagato;
  • importo della ritenuta d’acconto applicata, solitamente il 20%;
  • importo netto (lordo – ritenuta d’acconto).
  • eventuale marca da bollo di 2 euro, da apporre se l’importo supera i 77,47 euro.

Quali sono i vincoli ?

I vincoli imposti dalla norma per il pagamento di prestazioni occasionali sono di non superare il compenso massimo di 5.000 euro l’anno. Nel caso in cui il collaboratore non superi, nel totale dei compensi annui, tale importo non sono dovuti i contributi INPS. Inoltre la prestazione:

  • non deve essere un’attività abituale;
  • non deve essere considerata come attività professionale;
  • non deve svolgersi con continuità;
  • non deve essere intesa come attività coordinata.

In termini di limiti temporali la collaborazione con uno stesso committente non può essere perpetrata per oltre 30 giorni nello stesso anno solare.

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